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Note alla Sentenza della Corte di Cassazione sez. VI - Ordinanza 5.06.2020 n. 10647 concernente l'accoglimento di una domanda di revoca dell'assegno divorzile.

Nel giudizio sotteso alla predetta decisione, il ricorrente - richiamando i nuovi dettami giurisprudenziali in materia - domandava la revoca / riduzione dell'assegno divorzile, sulla base del patteggiamento delle proprie condizioni economiche. 

Più precisamente, il soggetto obbligato alla corresponsione del mantenimento mensile a favore dell'ex moglie sosteneva che il proprio asset economico aveva subito, negli ultimi anni, un netto peggioramento a cause delle nuove uscite monetarie sorte in ragione di un nuovo vincolo matrimoniale dallo stesso contratto. 

In aggiunta a ciò il medesimo sosteneva che al contrario la situazione economica della ex moglie era migliorata, alla luce di un'eredità recentemente percepita. L'ex partner, costituendosi regolarmente nel giudizio, contestava quanto dedotto dal ricorrente. 

Ebbene, la Corte di legittimità, interessata dal caso in questione, con la sentenza in commento ha avuto modo di richiamare e ribadire i principi sanciti in materia dalle Sezioni Unite 2018: nello specifico, con tale pronuncia, la Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole superò il precedente criterio della conservazione del tenore di vita beneficiato in costanza di matrimonio a favore di quello basato sull'indipendenza economica dell'ex coniuge. 

Orbene, facendo corretta applicazione dei predetti principi, la Corte adita accoglieva il ricorso e ribadiva, in via preliminare, come la richiesta di revoca e/o di modifica dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi; sopravvenuta modifica che deve essere idonea a mutare i precedenti presupposti sulla base del quale era stato sancito l'obbligo assistenziale in questione. 

Per tali motivi, quindi, i Giudici di Piazza Cavour - ritenuti rilevanti i fatti in giudizio - rinviarono il giudizio ai giudici di merito, per ogni valutazione inerente alle risultanze probatorie indicate dal richiedente. 

In motivazione, i giudicanti aditi specificarono infatti che non può di certo trascurarsi l'eredità ricevuta dall'ex partner (consistente nel caso specifico da denaro e da un immobile), idonea per la sua consistenza a migliorare la situazione economica della beneficiaria dell'assegno. 

Parimenti importante, poi, sono state ritenute le nuove uscite di denaro che l'obbligato si è trovato a far fronte "la cui rilevanza è riconosciuta dalla giurisprudenza quale circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente subite (cfr. Cass. n. 6289 del 2014; n. 14175 del 2016)". 

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