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Note alla sentenza della Corte di Appello di Venezia del 01 luglio 2019 In evidenza

Prima di procedere con l'analisi della sentenza, è bene partire dagli antefatti: alcuni risparmiatori, titolari di buoni di serie AB/AA sui quali era stata stampigliata una tabella che richiamava la serie P/O, ottenevano una vittoria giudiziale nei confronti di Poste Italiane presso il Tribunale di Belluno.

Tale ultimo Tribunale, tuttavia, errava nella determinazione dell'importo da corrispondere. I risparmiatori proponevano appello attraverso tale pronuncia, censurando l'errore compiuto dal Giudice di prime cure. Poste Italiane proponeva invece l'impugnazione incidentale.

Con sentenza del 09 ottobre 2013 la Corte d'Appello accoglieva l'appello incidentale delle Poste, rigettando l'appello principale proposto dai risparmiatori e condannandoli a restituire quanto ricevuto da Poste Italiane in virtù della sentenza di primo grado. 

La Corte d'Appello, in particolare, accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle Poste, ritenendo prevalenti le disposizioni di cui al D.M. 16 giugno 1984 (giusta la letteralità del titolo) rispetto a quanto previsto dai timbri che indicavano l'appartenenza dei Buoni alla serie P/O. 

Va considerato, infatti, che i Buoni di serie AA/AB sono una serie a termine di Buoni, con una durata di soli sei anni. Conseguentemente la prescrizione è di dieci anni dallo scadere dell'ultimo anno solare in cui il buono produce interessi. Avendo la Corte qualificato i Buoni quali appartenenti alle serie AA/AB, dunque, il diritto dei sottoscrittori del Buono doveva considerarsi prescritto. 

Nonostante lo sfortunato esito del secondo grado di giudizio, i risparmiatori proponevano ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale cassava la sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione. 

Nel motivare le ragioni di tale provvedimento, la Suprema Corte evidenziava che la Corte d'Appello di Venezia avrebbe dovuto: "procedere ad una valutazione del dato testuale, considerando se la menzione della serie P/O ed il riferimento alla progressione temporale dei tassi di interesse fosse o no, nel quadro del complessivo contenuto del titolo, ed inconsiderazione delle prescrizioni imposte dal decreto, da ritenere univocamente decisiva, scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art.1342, primo comma, c,c., concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modello o formulario".

Per effetto di detta decisione, dunque la causa tornava alle cure della Corte d'Appello di Venezia in altra composizione. Quest'ultima Corte, facendo applicazione dei principi di diritto dettati dalla Cassazione, decideva di conferire rilevanza al timbro posto sul retro dei Buoni, che indicava l'appartenenza dei medesimi alla serie ordinaria P/O, i quali riportavano l'indicazione dei tassi sino al ventesimo anno. 

E tale decisione non poteva che influire sulla prescrizione dei Buoni, atteso che per le parole stesse della Corte: "non ha senso che la prescrizione cominci a decorrere dal nono anno di emissione quando invece i Buoni continuano a produrre interessi fino al ventesimo anno".

Un tanto consentiva alla Corte di escludere la ricorrenza della prescrizione, dovendo essa calcolarsi (con termine decennale) dalla scadenza dei Buoni. Per tali ragioni, la Corte, definitivamente decidendo in qualità di giudice del rinvio, condannava le Poste Italiane al pagamento in favore dei titolari dei Buoni i tassi come previsti dalla tabella di serie P/O stampata a retro, ovvero 9% fino al terzo anno, 11% dal quarto all'ottavo anno, 13% dal nono al quindicesimo anno e 15% dal sedicesimo al ventesimo anno, oltre gli interessi legali dal ventunesimo anno al saldo. 

 

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