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Nota alla decisione n. 4876 del 08 maggio 2017 del Collegio di Torino dell'Arbitrio Bancario e Finanziario.

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Nel caso oggetto di decisione del Collegio di Torino dell'Arbitrio Bancario e Finanziario, la ricorrente possedeva un Buono Fruttifero Postale di Lire 2.000.000, emesso in data 17 ottobre 1986, quindi successivamente all'uscita del Decreto Ministeriale del 1986. 

La stessa, quindi, si rivolgeva al Collegio (sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie) per vedersi riconoscere un importo equivalente a quello previsto dal Buono stesso (quindi calcolato sulla base degli interessi riportati nella tabella in esso riportati). 

La resistente Poste Italiane eccepiva, innanzitutto, che l'Ufficio Postale aveva tenuto una condotta conforme rispetto alle previsioni del D.M. del 13 giugno 1986, indicando chiaramente la serie di appartenenza del Buono, sicchè non poteva essersi ingenerato alcun affidamento in capo al ricorrente. 

Inoltre, eccepivano che i Buoni, in virtù della loro natura di titoli di legittimazione, sottostavano alle norme imperative che li disciplinano anche in difetto di un espresso richiamo nei documenti cartacei. Per finire, evidenziavano che la possibilità di variazione dei tassi risultava sancita dall'art. 173 del Codice Postale.

Nel decidere la controversia suddetta, e richiamando ampi precedenti conformi, il Collegio - nella parte in diritto - ricorda come, nelle ipotesi in cui il Buono sia stato emesso successivamente al giugno 1986 (quindi dopo l'entrata in vigore del D.M. 1986)nei confronti dell'investitore si sia creato un legittimo affidamento in ordine all'applicabilità dei tassi riportati sul titolo stesso. 

Alla luce di ciò, il collegio decidente ha accolto il ricorso e ha, per effetto, disposto che le Poste Italiane riconoscano le disposizioni contrattuali (maggiormente favorevoli) riconosciute sul titolo stesso. 

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Rispetto delle Norme Deontologiche Forensi.

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Lo Studio Legale Righes, con sede a Belluno in via Giuseppe Garibaldi 90, si impegna a fornire ai propri assistiti prestazioni e servizi di natura legale, nel pieno ed incondizionato rispetto del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 in attuazione della Legge 31 dicembre 2012 n.247 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2014 n. 241 ed in conformità alle vigenti tariffe forensi di cui al DM 127/2004, in vigore dal 02 giugno 2014 e s.m.i.

La Legge 247/2012, le altre disposizioni legislative in materia di professione forense ed il Codice Deontologico Forense sono consultabili, nei loro testi aggiornati, nel sito web del Consiglio Nazionale Forense. 

Si precisa altresì che il presente sito web ha solo un carattere puramente informativo, nel più assoluto rispetto della Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17 luglio 1999 e degli articoli 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense. 

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